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Liguria e Basso Piemonte

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Savona/ Falso in bilancio e Opere Sociali Servizi Spa


Su Trucioli.it  – numero 10 del 27 settembre 2012 – il titolo “Opere Sociali Servizi Spa, inchiesta sui bilanci con avvisi di garanzia’.  La notizia di un’indagine giudiziaria che chiama in causa, a seguito di dettagliati esposti e di informative della guardia di Finanza di Savona, il precedente Cda della società partecipata pubblico-privata (Opere Sociali e C.RE.S.S.). Per ora silenzio tombale sul presunto falso in bilancio e false comunicazioni sociali.  Ci sarà forse una giustificazione all’assenza di qualsiasi reazione quantomeno da parte di chi, ai fini della trasparenza e pur nel rispetto del segreto istruttorio, può confermare o smentire, rettificare, quanto è stato pubblicato.  In attesa dell’iter istruttorio. O ancora, ritenendo che l’indagine sia destinata in bolla di sapone e dunque priva di ogni interesse?

Tanta riservatezza non pare usuale nel rigoroso ed attento contesto savonese. La cronaca, l’informazione, del resto hanno diritti e doveri da rispettare. Vedremo gli sviluppi, meglio se confermeranno la piena legittimità e regolarità di atti che, invece, sono stati documentalmente contestati in più sedi istituzionali.  Non al tavolo di un bar, bensì con esposti e relazioni.  Con repliche, controrepliche, giustificazioni, chiarimenti. Ad uso ‘riservato’.

Ci troviamo di fronte ad un ‘bubbone inconfessabile’ o ad un abbaglio di scomodi e sprovveduti censori? O ancora, c’è di mezzo l’applicazione-interpretazione di una legge (falso in bilancio) che un governo (dell’illegalità diffusa, elevata a sistema) aveva addolcito incrementando scorribande di cui le cronache del Bel Paese  descrivono gli effetti infausti per la democrazia un giorno si e l’altro pure?

Eppure da molte fonti giornalistiche e politiche si parla di introdurre,  nel dibattutissimo e travagliato decreto anticorruzione,  il falso in bilancio per cui sembrerebbe che tale reato non esista più . Ma è davvero così ‘? Esaminiamo il  Decreto legislativo 11 aprile 2002 n. 61.

FALSO IN BILANCIO

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

E’ previsto l’arresto fino a due anni, ma la punibilità è esclusa se non altera in maniera sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società o se le falsità determinano una variazione del risultato economico non superiore al 5% o una variazione del patrimonio non superiore all’1%. In quest’ultimo caso, scatta una sanzione amministrativa e l’interdizione dai pubblici uffici da sei mesi a tre anni.

La punibilità è comunque esclusa  dai limiti sopra visti ma sono  comunque previste sanzioni quali l’interdizione dall’esercizio dell’ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

In sintesi :

A)    In base alla normativa sopra riportata parrebbe che i presupposti  del reato  ( per le società non quotate in borsa) siano :

  • il danno patrimoniale alla società;
  • la querela di parte

B)    C’è il reato quando  gli amministratori e sindaci , con l’intenzione di ingannare i soci  al fine di conseguire per sè o per altri un ingiusto profitto altera le voci di bilancio. C’è la punibilità  se il falso ha alterato la rappresentazione del risultato economico non superiore al 5% o una variazione del patrimonio non superiore all’1%.

FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI

Sono state così previste autonome fattispecie incriminatrici – in conformità della legge delega – differenziate sul presupposto della esistenza o meno di un danno patrimoniale ai soci o ai creditori. La previsione di una risposta sanzionatoria differenziata, a seconda del verificarsi o meno di un danno patrimoniale ai destinatari della comunicazione, ha costituito la nuova linea guida dell’intervento penale, determinando il punto di più forte rottura con la normativa codicistica del 1942. La prima fattispecie, di pericolo, rubricata “False comunicazioni sociali”, è prevista come contravvenzione dolosa e punita con pena detentiva (in sostanza questa fattispecie continuerebbe a salvaguardare, nell’intento del legislatore, quella fiducia che deve poter essere riposta da parte dei destinatari nella veridicità dei bilanci o delle comunicazioni della impresa organizzata in forma societaria)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci, i quali, con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sè o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

RECENTE GIURISPRUDENZA  SUL FALSO IN BILANCIO: Caso   HDC

LE RICHIESTE DELL’ACCUSA – La procura aveva chiesto la condanna per l’ex amministratore delegato della Banca Popolare di Lodi, Gianpiero Fiorani a tre anni e sei mesi, l’ex ad di Efibanca, Enrico Fagioli a quattro anni, l’ex consigliere delegato di Publitalia ’80, Fulvio Pravadelli a due anni, e Alfredo Messina, parlamentare del Pdl ed ex vice presidente di Mediolanum a un anno. Le accuse, a vario titolo, andavano dalla bancarotta fraudolenta al falso in bilancio al favoreggiamento. L’accusa di falso in bilancio, contestata a una parte degli imputati, secondo l’avviso di chiusura indagini, riguarda la circostanza di «aver esposto nella relazione dell’esercizio 2002 di Hdc fatti materiali non corrispondenti al vero in ordine dalla situazione economico-patrimoniale della società e in particolare per avere iscritto all’attivo dello stato patrimoniale crediti inesistenti, inesigibili o irrealizzabili» Inoltre, secondo l’accusa, Crespi in concorso tra l’altro con Fagioli (Efibanca), invece assolto «perché il fatto non costituisce reato», avrebbe cagionato «il dissesto della Hdc spa, in quanto, pur consapevole della falsità del bilancio di esercizio 2002», avrebbe contribuito «alla sua approvazione».

SENTENZA

Sette anni di reclusione per l’ex sondaggista Luigi Crespi nel caso del crac dell’Hdc. Assoluzione per Fedele Confalonieri, presidente di Mediaset, e il parlamentare Pdl Alfredo Messina. Questa la sentenza dei giudici della seconda sezione penale del Tribunale di Milano presieduti da Laura Cairati. Oltre a Crespi, già interdetto dai pubblici uffici, sono stati condannati a quattro anni il fratello Ambrogio Crespi, facente parte del cda della holding, due anni e 6 mesi per Ferdinando Superti Furga come presidente del collegio sindacale della società dal 2001 al 2003 e due anni a Fulvio Pravadelli, ex consigliere delegato dell’area amministrazione e finanza di Publitalia ’80.

Tra gli altri imputati è’ stato condannato Fulvio Pravadelli, ex consigliere delegato di Publitalia ’80, a due anni come richiesto dalla procura, mentre sono stati assolti l’ex amministratore delegato della Banca Popolare di Lodi, Gianpiero Fiorani, l’ex ad di Efibanca, Enrico Fagioli, e Alfredo Messina, parlamentare del Pdl ed ex vice presidente di Mediolanum. In tutto gli imputati del procedimento erano 19, le condanne del tribunale di Milano sono state 12, da un massimo di sette a un minimo di due anni.

Quindi è evidente che i reati di falso in bilancio e di false comunicazioni sociali sussistono ancora. In attesa, pare scontato, dell’esito di eventuali ricorsi ed appelli.


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