Trucioli

Liguria e Basso Piemonte

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Albenga/Annullate le delibere del Consiglio Comunale del 7 marzo 2012. E ora?


AlbengaFatto clamoroso e forse unico nella storia della Città di Albenga! Il Sindaco Rosalia Guarnieri ha dovuto recedere “in toto” e predisporre il ripristino della legalità amministrativa.

Il sindaco di Albenga Guarnieri

Tutte le deliberazioni del Consiglio Comunale, tenutosi il 7 marzo 2012, sono state annullate nel Consiglio Comunale del 9 luglio 2012.

I Consiglieri di minoranza, avendo rilevato taluni vizi nelle modalità di convocazione del Consiglio Comunale, tenutosi nella stessa data del 07/03/2012, nonché nella carenza della documentazione a disposizione di tutti i Consiglieri, hanno proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria per chiedere l’annullamento, previa sospensione cautelare, di tutte le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 11 del 7 marzo 2012.

Il ricorso era stato notificato in data 4 maggio 2012 (prot. n. 20284 del 08/05/2012) all’Amministrazione albenganese.

Il Sindaco Rosalia Guarnieri, con deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 15/05/2012, ha disposto di resistere nella vertenza e, dopo l’affidamento con Determinazione Dirigenziale n. 454 del 24/05/2012 di incarico di assistenza legale dell’Ente all’ avv. Giovanni Gerbi, con Studio in Genova, si è costituito in giudizio con memoria del 31/05/2012, chiedendo la reiezione del ricorso e della domanda cautelare presentata dalla controparte.

Ecco la “doccia gelata” per Rosalia Guarnieri!

Il TAR Liguria, con sentenza n. 774/2012 dell’ 08/06/2012, nell’accogliere il ricorso presentato dai Consiglieri di minoranza, ha annullato l’atto deliberativo impugnato, ravvisando la sussistenza dei vizi di legittimità dedotti dai ricorrenti e affermando che il “consigliere comunale ha comunque titolo al termine deliberativo”.

Nelle considerazioni in delibera si legge: “I vizi riscontrati attengono a profili di natura esclusivamente procedurale (?), consistendo, come lamentato (?) nel predetto ricorso, nella violazione delle norme di cui agli art. 20 dello Statuto comunale (?) e 11 del vigente Regolamento comunale del Consiglio comunale e delle Commissioni Consiliari (?).

Per rimuovere l’atto amministrativo viziato, per motivi di legittimità e con effetto retroattivo, è l’istituto dell’annullamento d’ufficio che si concretizza con l’art. 21-novies della Legge 241/1990 che così recita:

1. Il provvedimento amministrativo illegittimo […] può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall’organo che lo ha emanato, ovvero di altro organo previsto dalla legge.

2. E’ fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole”.

La giurisprudenza amministrativa ha precisato che sussistono “talune fattispecie in relazione alle quali l’interesse pubblico all’annullamento viene considerato in re ipsa.

Questo ricorre, ad esempio, nell’ipotesi di ottemperanza ad una decisione del giudice ordinario passata in giudicato nel caso in cui abbia proceduto alla disapplicazione dell’atto ritenendolo illegittimo; di decisione negativa dell’autorità di controllo alla quale non compete direttamente il potere di annullamento; di annullamento di un atto consequenziale come necessaria conseguenza dell’annullamento dell’atto presupposto” (TAR Veneto, Sez. II, 06/05/2011 n. 782).

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Inequivocabilmente uno stop al Sindaco Rosalia Guarnieri la quale, notoriamente, è insofferente a chiunque la pensa diversamente da Lei (compresi membri della Giunta e Consiglieri comunali di maggioranza e di minoranza).

In questo caso, nella sua irruenza e determinazione (dimostrate in più occasioni), tenta di far vedere “luciole per lanterne” quando in delibera si legge ““I vizi riscontrati attengono a profili di natura esclusivamente procedurale, consistendo, […] nella violazione delle norme di cui agli art. 20 dello Statuto comunalee 11 del vigente Regolamento comunale del Consiglio comunale e delle Commissioni Consiliari.”

Siamo al paradosso! All’incredibile!

Le leggi, gli Statuti e i Regolamenti comunali sono da applicare con distinguo e visione delle stesse se sono o meno di natura esclusivamente procedurale?

NO! Le leggi, gli Statuti, i Regolamenti vanno applicati come tali!

D’altronde, ha dovuto supinamente accettare la sentenza del TAR Liguria e, nel Consiglio Comunale del 9 luglio 2012, ha dovuto procedere all’annullamento di tutte le deliberazioni adottate illegittimamente nel Consiglio Comunale del 7 marzo 2012.

Il tutto con l’impegno di varie spese che saranno pagate, come sempre, dai cittadini.

Meditate albenganesi, meditate!

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Programma triennale delle Opere Pubbliche 2012/ 2014

dell’Amministrazione Comune di Albenga

Nella delibera del Consiglio Comunale n. 88 del 17 luglio 2012 si legge:

Considerato che per l’anno 2012 è stata prevista una spesa per investimenti pari a € “zero”, a causa del ridimensionamento del potere di spesa ed essendo venuta meno la capacità di finanziare opere pubbliche mediante l’accensione di mutui;

Preso atto che, alla luce di quanto sopra, lo schema di Programma Triennale ed Annuale, così come adottato, non poteva essere coerente con le previsionidi Bilancio Annuale e con quelle della Relazione Previsionale e Programmatica;

Divenuto, pertanto, indispensabile procedere all’approvazione senza l’inserimento di alcuna opera e investimenti, come riportato nelle schede previste dal Decreto Ministeriale e composto dai seguenti elaborati:

  • Scheda 1 – quadro delle risorse disponibili

  • Scheda 2 – articolazione della copertura finanziaria

  • Scheda 3 – elenco annuale

DELIBERA

1)- Di approvare il Programma Triennale dei Lavori Pubblici […..]

2)- Di prendere atto che, a seguito dell’emanazione della Legge 12/11/2011 n. 183 “Legge di stabilità 2012”, che ha definito le condizioni per la redazione dei Bilanci degli Enti Locali, riducendo sensibilmente il limite di spesa sul bilancio degli enti pubblici, per il triennio 2012/2014 è stata prevista una spesa per investimenti ad € “zero”, a causa del ridimensionamento del potere di spesa ed essendo venuta meno la capacità di finanziare opere pubbliche mediante l’accensione di mutui.

Votazione palese: Presenti: n. 21 – Astenuti: n. 2 (Cangialosi e Pollio) – Votanti: n. 19

Voti favorevoli alla proposta: n. 11 – Voti contrari alla proposta: n. 8 (Ghiglione, Papalia, Passino, Pelosi, Tabbò, Varalli, Vespo, Vio).

= = = = =

Le votazioni sono lo specchio delle rispettive formazioni politiche a livello nazionale (Pdl/Lega e Pd.), con l’eccezione dei due astenuti: Cangialosi e Pollio.

Nella delibera non vi è traccia dei motivi della loro astensione. Perché? Voluta? Dovuta?

Discutibili le motivazioni riportate nel deliberato. Un “lavarsi le mani” più per ragioni politiche che amministrative?

E’ condiviso dagli albenganesi?

Gieffegi


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G. Costanza

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